Informazioni Utili: le risposte alle domande più frequenti

Che cos’è l’amianto?

E’ un materiale cancerogeno che è stato utilizzato fino ai primi anni 90’ in Italia come isolante da calore e rumore e come copertura. Può trovarsi presente in coperture di eternit, coibentazioni di tubazioni, vecchie caldaie, come componente in alcune guarnizioni industriali ed è stato utilizzato anche in alcuni tipologie di freni (es. carri ponte, freni auto, ecc).

 

Quali sono gli adempimenti una volta che sia stata rilevata la presenza di amianto?

Il proprietario dell’immobile che rileva la presenza di materiali contenenti amianto deve agire in accordo al DM 06/09/1994, art. 4 provvedendo a nominare un Responsabile Amianto che si incarichi di monitorare la struttura e gestisca l’eventuale rischio presente (sia per la popolazione generale che per i lavoratori). E’ infatti possibile che ad es. una copertura possa essere disturbata o danneggiata in occasione di interventi di manutenzione (es. montaggio condizionatori, ecc.). E’ quindi necessario che il proprietario:

1.    rilevi la presenza o meno di materiali contenenti amianto

2.    valuti lo stato di conservazione del manufatto e individui i possibili rischi

3.    istituisca un Responsabile Amianto in accordo a quanto previsto dalla Legge

4.    se sono presenti dei lavoratori in aggiunta il D. Lgs 81/2008 prevede che tale rischio sia valutato

 

Cosa può fare la nostra struttura?

•   Analisi di amianto per rilevarne la presenza, sia su manufatti che analisi ambientali

•   Effettua la valutazione dello stato di conservazione della copertura

•   Predispone la documentazione in accordo a quanto richiesto dal DM 06/09/1994

•   Effettua valutazione del rischio amianto per i lavoratori eventualmente coinvolti

La legionellosi è un'infezione causata dai batteri del genere Legionella.

La malattia si presenta in due forme distinte: 

- Malattia dei Legionari (forma più grave con polmonite)

- Febbre di Pontiac (forma leggera di infezione)

Il termine "Malattia dei legionari" deriva dall'epidemia di polmonite che si verificò a Philadelphia nel 1976 tra i partecipanti ad un raduno di veterani di guerra americani (chiamati appunto "Legionari"). Il batterio responsabile di questa epidemia venne chiamato Legionella. I soggetti più sensibili sono bambini, anziani.

 

CHI VIENE COINVOLTO?

Hotel, impianti termali, piscine, strutture sanitarie

Per un’efficace prevenzione è d’obbligo che il gestore di ogni struttura turistico-

effettui con periodicità (biennale, preferibilmente annuale) la valutazione del rischio

legionellosi, ovvero del rischio che nella struttura possano verificarsi uno o più casi di malattia.

La valutazione deve essere effettuata da una figura competente, responsabile dell’esecuzione di tale attività (ad es. igienista, microbiologo, ingegnere con esperienza specifica, ecc.).

La valutazione del rischio è fondamentale per acquisire conoscenze sulla vulnerabilità degli impianti in termini di:

    ▪       potenziali di proliferazione batterica al loro interno e di esposizione ad aerosol d‟acqua che essi possono determinare;

    ▪       stima del possibile impatto potenzialmente causato dagli impianti sulla salute dei loro utenti e, più in generale dei frequentatori (lavoratori compresi);

    ▪       definizione ed implementazione delle contromisure adeguate a mitigare il rischio, con un impegno di sforzi e risorse commisurati al potenziale impatto”.

 

sono inoltre coinvolti, quando pertinente, tutti gli ambienti lavorativi.

In particolare si ricorda che al Titolo X del D. Lgs 81/2008 la Legionella è classificata al gruppo 2 tra gli agenti patogeni. Tale valutazione è quindi prevista per legge e può essere considerata parte dell’iter di valutazione del rischio biologico.

 

Tra le figure coinvolte quindi oltre al personale (ed ospiti) di Hotel, piscine impianti termali, strutture sanitarie (es. case di cura, operatori sociosanitari, odontoiatri). E’ importante ricordare che deve essere valutato sia il rischio per i lavoratori che operano in queste attività sia quello per gli ospiti che usufruiscono dei servizi (es. hotel con piscina).

 

Il rischio in sostanza è presente anche quando nelle aziende vi sia, ad esempio; presenza di (lista non esaustiva):

•   piscine

•   impianti irrigazione

•   fontane

•   docce

•   torri evaporative

•   impianti condizionamento

•   vasche idromassaggi

•   nebulizzatori

•   impianti antincendio

 

Di seguito i riferimenti normativi di riferimento:

 

•   D. Lgs 81/2008 e smi

•     Legge Regionale n. 38/2008

•   Legge Regionale n. 38/2008 Decreto della Direzione Generale Sanità n. 2907 del 28 Febbraio 2005.

 

 

In ottemperanza a ciò, valutando anche il singolo caso, è possibile:

•    effettuate check up aziendale per verificare lo stato di fatto

•    redigere il Manuale Legionella

•    redigere il Registro Legionella

•    se necessario effettuare analisi ed indagini sulla presenza di legionella

Per “lavoratore” si intende una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Vengono equiparate al lavoratore quindi categorie come il socio lavoratore di cooperativa o di societa, anche di fatto, che presta la sua attivita, l’associato in partecipazione, il beneficiario di tirocini formativi e di orientamento, l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori, il volontario e il lavoratore dei lavori socialmente utili. Vengono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Il preposto e una persona dotata dell’esperienza e della competenza necessarie che, nei limiti dei poteri funzionali e gerarchici adeguati all’incarico conferitogli, sovrintende alle attivita lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive, controllando la loro corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ha collocazione autonoma all’interno della struttura aziendale.

Il preposto e una persona dotata dell’esperienza e della competenza necessarie che, nei limiti dei poteri funzionali e gerarchici adeguati all’incarico conferitogli, sovrintende alle attivita lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive, controllando la loro corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ha collocazione autonoma all’interno della struttura aziendale.

Il DUVRI e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26 D.Lgs. 81/2008) che deve essere elaborato dal datore di lavoro committente. Per “interferenza” si intende qualsiasi evento rischioso che possa verificarsi tra ditte diverse che operano nello stesso cantiere, oppure tra il personale del committente e quello dell’appaltatore, ad esempio un’azienda che affidi in appalto lavori di manutenzione. Il duvri e allegato al contratto d’appalto e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Tale documento prevede: La valutazione dei rischi da interferenze; L’importo del costo della sicurezza, inteso come il costo delle misure adottate per limitare le interferenze; Il sopralluogo dei locali interessati alle lavorazioni.

Il PSC e il documento piu importante per la sicurezza di un cantiere temporaneo o mobile poiche da le indicazioni sul “come” quel cantiere dovra essere strutturato per realizzare in sicurezza l’opera progettata. Il PSC e specifico per il singolo cantiere ed e redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) viene redatto nel caso di un appalto pubblico, quando i lavori non richiedano la redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento, cioe in quei cantieri in cui e prevista la presenza di una sola impresa. Tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici che operano in un cantiere temporaneo sono obbligati a redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza). Sostanzialmente costituisce la valutazione dei rischi specifici relativi alle attivita che si svolgeranno in quello specifico cantiere. Il POS deve tenere in considerazione non solo le misure di prevenzione e protezione per ridurre i rischi connessi con l’attivita da svolgere nel cantiere, ma anche tutte le misure prescritte nel PSC per ridurre i rischi interferenti derivanti dalla contemporanea presenza di piu imprese nel medesimo cantiere. I contenuti minimi del POS sono indicati nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

L’Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione e una figura di supporto all’RSPP. Il D.Lgs 81/2008 prevede che vi siano “un adeguato numero” di addetti al servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle caratteristiche, alla complessita, alle dimensioni e alle attivita dell'azienda ed in base alla valutazione del rischio. Il corso per ASPP e quello per RSPP condividono i primi due moduli (modulo A e B), ma l’ASPP e esonerato dal dover frequentare il modulo C, riguardante gli aspetti relazionali.

Il datore di lavoro, avvalendosi eventualmente del proprio consulente del lavoro, puo modificare o cancellare il nominativo dell’RLS tramite la procedura on-line accessibile dal sito dell’INAIL (Punto Cliente). Nel caso l’azienda fosse sprovvista di RLS, ne sara nominato uno territoriale, che viene retribuito 2 ore di lavoro all’anno per ogni lavoratore dell’azienda.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza si relaziona per conto dei lavoratori con il datore di lavoro, l’RSPP e il Medico Competente (se presente), riguardo alla tutela e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’RLS e consultato sulla designazione del responsabile e di eventuali addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione e nell’organizzazione della formazione. Per svolgere il suo ruolo, l’RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore il cui costo e a carico del datore di lavoro. Il ruolo di RLS e incompatibile con quelli di RSPP e ASPP.

Nelle aziende, o unita produttive, che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e individuato per piu aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo; invece nelle aziende o unita produttive con piu di 15 lavoratori e eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in loro assenza, dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Il numero dei rappresentanti e stabilito in sede di contrattazione collettiva, ma in ogni caso è indicato un numero minimo in base al totale dei dipendenti e precisamente: un rappresentante nelle aziende o unita produttive sino a 200 dipendenti; tre rappresentanti nelle aziende o unita produttive da 201 a 1000 dipendenti. sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita produttive.

Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL, per via telematica, il nominativo dell’RLS, secondo le modalita indicate con le circolari n. 11/2009 e 43/2009, solo in caso di nuova elezione o di nuova designazione.

 

Il datore di lavoro, purche in possesso dei normali requisiti previsti, puo assumere in proprio l'incarico di RSPP nei seguenti casi:

  • Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti (escluse le aziende a rischio di incidente rilevante);
  • Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 addetti;
  • Aziende della pesca: fino a 20 addetti;
  • Altre aziende: fino a 200 addetti.

I datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP devono frequentare corsi di formazione di 16 ore se l’azienda rientra nel livello di rischio basso, 32 e 48 ore se l’azienda rientra nel livello di rischio medio e alto, rispettivamente (Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011). Il livello rischio e individuato in funzione del Settore ATECO di appartenenza dell’azienda. Sono inoltre previsti obblighi di aggiornamento quinquennali (6, 10 e 14 ore in base ai tre livelli di rischio).

No, il ruolo puo essere affidato ad una persona esterna all’azienda. Ci sono solo alcuni casi in cui l’RSPP deve essere obbligatoriamente interno all’azienda: nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori, nelle industrie estrattive e nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori, nelle centrali termoelettriche, nelle aziende che trattano esplosivi, polveri e munizioni, infine nelle aziende industriali soggette all’obbligo di notifica o rapporto e negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Le principali funzioni del RSPP si possono cosi sintetizzare: individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita degli ambienti di lavoro, elaborazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute dei lavoratori; elaborazione delle misure preventive e protettive, di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure; elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attivita aziendali; elaborazione dei programmi di informazione, formazione dei lavoratori. Le attivita dell’RSPP dovranno integrarsi con quelle del datore di lavoro e dell’RLS, oltre che del medico competente, qualora previsto, al fine di ridurre o eliminare i rischi di infortuni o di danni per la salute e migliorare le condizioni di lavoro nell’azienda.

La sorveglianza sanitaria e obbligatoria, oltre ai casi singoli in cui il lavoratore la richieda e il medico competente la ritenga pertinente, in presenza di esposizione ai seguenti rischi: Movimentazione manuale dei carichi, sulla base della valutazione del rischio; Agenti fisici: Rumore: quando il livello di esposizione giornaliera LEX >85 dB(A) e la pressione acustica di picco ppeak>140 Pa, riferito a 20 μPa; Vibrazioni: quando il valore di esposizione giornaliera (misurato su una giornata di 8 ore) e superiore a 2,5 m/s2 per il sistema mano-braccio e di 0,5 m/s2 per le vibrazioni trasmesse al corpo intero; Radiazioni ottiche artificiali; Campi elettromagnetici; Agenti chimici pericolosi classificati come: molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di III categoria, amianto, e comunque quando il rischio e rilevante per la salute e alto per la sicurezza; Uso di attrezzature munite di videoterminale oltre le 20 ore settimanali; Agenti biologici.

La sorveglianza sanitaria consiste nell’effettuazione di visite mediche (art. 41, comma 2 D.Lgs.81/2008): Preventive all’inizio di una attivita lavorativa, che esponga ad un rischio per il quale e prevista la sorveglianza sanitaria; Preventive in fase preassuntiva per volonta del datore di lavoro; Prima della ripresa dal lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi; Periodiche con la cadenza definita dalla normativa o stabilita a discrezione tecnicoprofessionale del medico competente; Alla cessazione del rapporto di lavoro, per i casi stabiliti dalla normativa

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, e quel documento che serve per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrare agli organi di controllo l’avvenuta valutazione dei rischi per tutelare la salute dei lavoratori. La redazione del DVR deve seguire criteri precisi e deve possedere dei requisiti specifici; in particolare deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attivita lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e tutti gli interventi  per eliminare, ridurre o controllare i rischi e i pericoli presenti all’interno dei luoghi di lavoro. Nel DVR deve essere esplicita l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) o di quello territoriale e del Medico Competente (ove previsto).

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato qualora vi siano modifiche all’organizzazione aziendale o al processo produttivo tali da poter influire sullo stato di salute e sulla sicurezza dei lavoratori, o a seguito di gravi infortuni oppure se il medico competente ne rileva la necessita. Dopo la rielaborazione del testo, le misure di sicurezza e prevenzione vanno aggiornate di conseguenza.

E’ un servizio dell’Azienda Sanitaria Locale che controlla e vigila sull’applicazione di tutte le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; lavora in concomitanza con l’Ispettorato quando previsto. Si pone come garante esterno della corretta applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro deve valutare i fattori di rischio per quanto riguarda le attrezzature e i luoghi di lavoro e occuparsi insieme all’RSPP della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. E’ suo compito attuare le misure di prevenzione, tutela della salute e programmare eventuali miglioramenti dei luoghi di lavoro. E’ tenuto a designare e formare gli addetti al Servizio di Protezione e Prevenzione e garantire un’adeguata formazione ai lavoratori in materia di antincendio, primo soccorso e gestione dell’emergenza.

Il Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori, D.Lgs. 81/2008, integrato con il decreto correttivo n. 106/2009, è la più recente normativa di riferimento per quanto concerne la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il D.Lgs. 81/2008, emanato in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant’anni, al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 si compone di 13 titoli e 52 allegati, a partire dalle disposizioni generali (titolo I) sino all’apparato sanzionatorio e alle disposizioni transitorie finali (titoli XII e XIII). 

Il D.Lgs. 81/2008 fornisce disposizioni generali per quanto concerne la sicurezza e l’igiene sul lavoro, i requisiti dei luoghi di lavoro, la prevenzione incendi, l’evacuazione dei lavoratori e il primo soccorso. 

Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici ed a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Sono tutelati dal suddetto decreto, oltre i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche i soci lavoratori, i tirocinanti, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari che utilizzano agenti chimici, biologici, videoterminali o che possono essere esposti ad agenti fisici, i volontari dei VV.FF. e della protezione civile e gli addetti a lavori socialmente utili. 

Sono esclusi dalla disciplina del Testo Unico della Sicurezza gli addetti ai servizi domestici e famigliari, i volontari come definiti dalla legge n. 266/2001 e i volontari che effettuano servizio civile.